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O.P.C.M. 30/07/2003 n. 3304

Art. 4.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

-Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 18-quater, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 19, 20, 22, 27 e 28;

-Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; Legge 8 luglio 1986, n. 349

art. 6;

-Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

-Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal - Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

-Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

-Legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 32;

-Legge 9 dicembre 1998, n. 426 art. 1;

-Legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

-Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 nonchè gli allegati tecnici;

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche;

-Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 art. 16.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

Art. 7.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 dopo le parole «prima fascia» e prima delle parole «provvede il capo» sono inserite le seguenti: «ovvero da personale militare avente requisiti di elevata e comprovata professionalità anche in regime di ausiliaria, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ».

Art. 8.

1. I comitati per il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3269 del 12 marzo 2003, all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e all'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate nelle predette ordinanze.

2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003 e all'art. 5 dell'ordinanza n. 3269/03, e quello di presidente dei comitati di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e l'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, ove attribuito a dirigente diprima fascia, equivale all'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga al limite ivi previsto.

Art. 9.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I componenti del comitato tecnico scientifico di cui sopra, per l'espletamento delle attività di competenza connesse alla presente ordinanza possono avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di ricercatori universitari da loro stessi individuati.». La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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